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[1]Misure cautelari

[2]1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. 2. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi da 2 a 10, 56 e 57.

Testo in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art98 · fonte del testo

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