Art. 8 c.p.a. (Allegato 2 Norme di attuazione)

[1]Ordine di fissazione dei ricorsi

[2]1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice. 2. Il presidente puo' derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonche' in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~allegato-2-norme-di-attuazione-art8 · fonte del testo

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