Art. 28 cod. cons. — Ambito di applicazione

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Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresi' agli spot di televendita.

Testo in vigore dal 8 ottobre 2005 al 3 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art28 · fonte del testo

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