Codice del consumo

Art. 27-quater cod. cons. — Oneri di informazione

L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' affinche' sul proprio sito siano disponibili:

  • a)le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonche' sui codici di condotta adottati ai sensi dell'articolo 27-bis;
  • b)gli estremi delle autorita', organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
  • c)gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale.

Testo vigente dal 21 settembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art27quater · fonte del testo

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