Codice dei contratti pubblici

Art. 178 codice dei contratti pubblici — Durata della concessione

La durata delle concessioni e' limitata ed e' determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si puo' ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualita' o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilita' ambientale. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto. La durata dei contratti di concessione non e' prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificita' della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilita', valuta il modello piu' idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 5 parole tolte.

tolto: 1.La durata delle concessioni e' limitata ed e' determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. tolto: 2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo … il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilita' ambientale. tolto: 3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. tolto: 4. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contrattotolto: . 5. La durata dei contratti di concessione non e' prorogabile, salvo per la revisione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art178 · fonte del testo

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