Art. 179 codice dei contratti pubblici — Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Il valore di una concessione e' costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonche' per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore e' stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione e' superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione. Il valore stimato della concessione e' calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

  • a)il valore di eventuali clausole di opzione;
  • b)gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
  • c)i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
  • d)il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
  • e)le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
  • f)il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purche' siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
  • g)ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non puo' essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non puo' essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti e' computato il valore complessivo stimato dei lotti. Quando il valore complessivo dei lotti e' pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 6 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: 1.Il valore di una concessione e' costituito dal fatturato totale del concessionario generato per … servizi oggetto della concessione, nonche' per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. tolto: 2. Il valore e' stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei … oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione. tolto: 3. Il valore stimato della concessione e' calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti. tolto: 4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non … che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino. tolto: 5. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti e' computato il valore complessivo stimato dei lottitolto: . 6. Quando il valore complessivo dei lotti e' pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art179 · fonte del testo

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