Art. 10 — Durata delle concessioni

La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione e' determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non puo' superare quindici anni. Il termine di cui al primo periodo puo' essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto altresi' conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall'ART. Al termine della concessione, l'ente concedente procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo Resta fermo quanto previsto dall'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

Testo vigente dal 17 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-16;193~art10 · fonte del testo

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