Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato V.2) — Requisiti e incompatibilità

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1.((Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • a)assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
  • b)dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
  • c)componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • d)insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
  • e)magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se gia' collocati a riposo;
  • f)professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).)) 2. ((Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.)) 3. ((Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:
  • a)si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
  • b)versino in una situazione d'incompatibilita' ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attivita' di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
  • c)con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attivita' di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
  • d)abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.)) 4. ((La sussistenza di cause d'incompatibilita' dei membri o del presidente puo' essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.))

Testo in vigore dal 31 dicembre 2024 al 20 luglio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. 240 parole tolte, 467 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Costituzione e insediamento del Collegio.aggiunto: 1.Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

tolto: 1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituitoa iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, e' valutabile sia ai fini della responsabilita' dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo' rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCTaggiunto: a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;

aggiunto: b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;

aggiunto: c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

aggiunto: d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;

aggiunto: e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se gia' collocati a riposo;

aggiunto: f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a). 2. Il tolto: CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenutia rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volonta' di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale aggiunto: possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente. 3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:

aggiunto: a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: b) versino in una situazione d'incompatibilita' ai sensi dell'articolo tolto: 808-ter del codice di procedura civile. 3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'appalto, sono definite periodicita' e modalita' di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facolta' di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalita' di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo aggiunto: 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attivita' di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;

aggiunto: c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attivita' di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;

aggiunto: d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio. 4. La sussistenza di cause d'incompatibilita' dei membri o del presidente puo' essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-v-2-art2 · fonte del testo

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