Art. 61 — Categorie e classifiche (art. 3, d.P.R. n. 34/2000)

[1]Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche' per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2. Le categorie sono specificate nell'allegato A. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

[2]---------------------------------- I - fino a euro 258.000 ---------------------------------- II - fino a euro 516.000 ---------------------------------- III - fino a euro 1.033.000 ---------------------------------- III-bis - fino a euro 1.500.000 ---------------------------------- IV - fino a euro 2.582.000 ---------------------------------- IV-bis - fino a euro 3.500.000 ---------------------------------- V - fino a euro 5.165.000 ---------------------------------- VI - fino a euro 10.329.000 ---------------------------------- VII - fino a euro 15.494.000 ---------------------------------- VIII - oltre euro 15.494.000 ---------------------------------- L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e' convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito e' comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed e' soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

[3]16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

16

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Testo vigente dal 19 aprile 2016

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art61 · fonte del testo

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