Art. 216 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione gia' adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorita' degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e gia' avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita' per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 25, comma 2, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con ((decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.)) Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici ((di cui al comma 5)), del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresi' il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ((ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66)), come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC. Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualita' del servizio richiesto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 248 e 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilita' con la funzione di responsabile unico del procedimento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, ((si applica)) l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia' intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilita' economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali e' riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu' ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice. Fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

Testo in vigore dal 15 luglio 2016 al 27 luglio 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 216, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1450/2025

    21 gennaio 2025

    La responsabilità solidale del committente, ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, la quale può invece rientrare nei "trattamenti economici e normativi" a cui fa riferimento la previsione dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 50 del 2016 e che continua a trovare applicazione in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 216 del citato d.lgs. n. 50 - secondo cui è dirimente la pubblicazione di bandi o avvisi per le procedure di affidamento e, cioè, se avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del medesimo d.lgs. (19 aprile 2016).

    Art. 216 · Art. 118 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

    Rassegna di gennaio 2025, p. 104 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 198/2022

    Questione infondata
    26 luglio 2022

    Il principio di retroattività della lex mitior in materia penale trova fondamento, nell'ordinamento costituzionale, sia direttamente, sia per effetto dell'azione degli artt. 49 CDFUE e 7 CEDU, in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Per il primo profilo, il principio non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost., che deve essere interpretato nel senso di vietare l'applicazione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscano nuove incriminazioni, ovvero che aggravino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato, non ostando così a una possibile applicazione retroattiva di leggi che, all'opposto, aboliscano precedenti incriminazioni ovvero attenuino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato. La ratio immediata di detta norma, infatti, è - in parte qua - quella di tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall'inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. Una simile garanzia non è posta in discussione dall'applicazione di una norma penale, pur più gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, che era comunque in vigore al momento del fatto: e ciò per l'ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. ( Precedenti: S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 215/2008 - mass. 32585; S. 393/2006 - mass. 30799). Il principio di retroattività in mitius , sancito nel cod. pen. dall'art. 2, commi secondo, terzo e quarto, ha un fondamento costituzionale e sovranazionale. Il primo è riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l' abolitio criminis o la modifica mitigatrice. Ciò in quanto, in via generale, non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere. Il secondo, avente ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost., è riconducibile sia all'art. 49, par. 1, CDFUE, quest'ultimo rilevante anche ai sensi dell'art. 11 Cost., sia all'art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza della Corte EDU, nonché alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l'Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui l'art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. ( Precedenti: S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 394/2006 - mass. 30804 ). Mentre l'irretroattività in peius della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività in mitius della legge penale medesima è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, purché giustificabili al metro di quel vaglio positivo di ragionevolezza, in relazione alla necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti rispetto all'interesse individuale in gioco. ( Precedente: S. 236/2011 - mass. 35793 ). La regola della retroattività in mitius si applica anche alle sanzioni amministrative, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte Edu. ( Precedenti: S. 68/2021 - mass. 43806; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 193/2016 - mass. 39016 ). L'esistenza o meno di una accusa in materia penale deve essere valutata sulla base di tre criteri, indicati comunemente con il nome di "criteri Engel". Il primo è la qualificazione giuridica del reato nel diritto interno, il secondo è la natura stessa del reato e il terzo è il grado di severità della sanzione in cui incorre l'interessato. Il secondo e il terzo criterio possono essere alternativi e non necessariamente cumulativi. ( Precedente: S. 43/2017 - mass. 39635 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49, par. 1, CDFUE, e all'art. 7 CEDU, del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, cod. contratti pubblici, nella parte in cui limita l'applicazione della più favorevole disciplina da esso dettata in tema di garanzia provvisoria alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Non è corretto il presupposto ermeneutico del rimettente, per cui l'escussione della garanzia provvisoria, nell'ipotesi di esito negativo del controllo a campione sul possesso dei requisiti speciali a carico dei partecipanti alla procedura di gara diversi dall'aggiudicatario, ha natura di sanzione "punitiva" agli effetti della CDFUE e della CEDU e, quindi, soggiace alle garanzie dalle stesse previste, tra cui il principio di retroattività della lex mitior . La disciplina in materia di escussione della cauzione provvisoria - compresa quella più favorevole, introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016 in sostituzione del d.lgs. n. 163 del 2006 - non ha natura di sanzione "punitiva". La garanzia provvisoria, infatti, svolge la funzione di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese e al dovere di correttezza, allo scopo di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta e prevenire l'inutile e non proficuo svolgimento di complesse attività selettive, quale misura di indole patrimoniale, priva di carattere sanzionatorio amministrativo nel senso proprio, che costituisce l'automatica conseguenza della violazione del dovere di correttezza gravante sull'offerente. L'escussione della garanzia provvisoria risponde, quindi, alla funzione tipica dei rimedi apprestati dall'ordinamento a fronte di condotte contrarie a buona fede fondanti la responsabilità precontrattuale, che, anche quando "sanzionano" comportamenti scorretti imputabili alla parte, non sono "punitivi" perché sono tesi a salvaguardare posizioni giuridiche soggettive contro la violazione ingiustificata del dovere di correttezza. La stessa mancanza di discrezionalità in capo all'autorità amministrativa chiamata ad escutere la cauzione provvisoria, costituisce un indice ulteriore del fatto che l'incameramento non abbia carattere "punitivo", così come il suo basso grado di severità. ( Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44508; O. 211/2011 - mass. 35741 ).

    Art. 93 ((Codice dei contratti pubblici)) · Art. 216 ((Codice dei contratti pubblici)) · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 2016

2016oggi
  1. 1 luglio 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 1 aprile 2023 — 1 luglio 2023per 3 mesi
  3. 1 giugno 2021 — 1 aprile 2023per un anno
  4. 15 settembre 2020 — 1 giugno 2021per 9 mesi
  5. 17 luglio 2020 — 15 settembre 2020per 2 mesi
  6. 18 giugno 2019 — 17 luglio 2020per un anno
  7. 20 maggio 2017 — 18 giugno 2019per 2 anni
  8. 1 marzo 2017 — 20 maggio 2017per 3 mesi
  9. 27 luglio 2016 — 1 marzo 2017per 7 mesi
  10. 15 luglio 2016 — 27 luglio 2016per 12 giorni
  11. 19 aprile 2016 — 15 luglio 2016testo originarioper 3 mesi

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2016 al 15 luglio 2016. 8 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60tolto: .aggiunto: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le … il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma tolto: 6, primo periodo, aggiunto: 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino … testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile tolto: 2016 aggiunto: 2014, n.66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. … alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, tolto: il corrispettivo e' determinato si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art216 · fonte del testo

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