Art. 217 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

48

Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".

Testo vigente dal 1 luglio 2023

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 2017 al 1 luglio 2023. 1265 parole tolte in 50 capoversi.

tolto: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:

tolto: a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

tolto: b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

tolto: c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

tolto: c-bis) la legge 11 novembre 1986, n. 770;

tolto: d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

tolto: d-bis) l'articolo 14-viciester, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;

tolto: e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Mostra gli altri 42 capoversi cambiati

tolto: f) l'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;

tolto: g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

tolto: h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;

tolto: i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;

tolto: i-bis) l'articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l)

tolto: l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

tolto: l-bis) l'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

tolto: m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

tolto: n) l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

tolto: o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

tolto: p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

tolto: q) l'articolo 4, comma 4-bis, e l'articolo 4-quater del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

tolto: r) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

tolto: s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

tolto: t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;

tolto: u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254,255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;

tolto: v) l'articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14;

tolto: v-bis) l'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180;

tolto: w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l'articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, x)

tolto: l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

tolto: z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

tolto: aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

tolto: bb) l'articolo 8, comma 2-bis, l'articolo 11 e l'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

tolto: cc) l'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

tolto: dd) l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4-bis, l'articolo 5 e l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

tolto: ee) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

tolto: ff) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

tolto: gg) l'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;

tolto: hh) l'articolo 6, comma 3, l'articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, l'articolo 33-bis, l'articolo 33-quater, l'articolo 33-quinquies, l'articolo 34, comma 4, e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

tolto: ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190; l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

tolto: jj) l'articolo 19, commi 1 e 2,l'articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

tolto: ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

tolto: mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

tolto: nn) l'articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

tolto: oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

tolto: pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

tolto: qq) l'articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter, commi 1 e 2, articolo 35, articolo 37 e articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

tolto: rr) gli articoli 2, commi 1, 2, 3 e 4, 5, 13, comma 1, 14, 24 e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

tolto: ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

tolto: ss-bis) l'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

tolto: tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

tolto: uu) l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art217 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari