Art. 75 codice dei beni culturali — Restituzione

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(( Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 e' regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza. La restituzione e' ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:

  • a)collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonche' le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
  • b)istituzioni ecclesiastiche. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. )) Si considerano illecitamente usciti (( anche)) i beni dei quali sia stata autorizzata (( la spedizione temporanea)) qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento (( di autorizzazione)). La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Testo in vigore dal 24 aprile 2008 al 26 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008. 88 parole tolte, 128 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Iaggiunto: Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro tolto: dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 tolto: sono restituiti ai sensi delle aggiunto: e' regolata dalle disposizioni della presente sezionetolto: . Sono consideratiaggiunto: , che recepiscono la direttiva CEE. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio tolto: dello Stato richiedente, in base alle norme aggiunto: di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale tolto: nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo aggiunto: dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, tolto: sostituito dall'articolo 6 del aggiunto: nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdamtolto: , e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione aggiunto: e dal Trattato di Nizza. La restituzione e' ammessa per i beni tolto: culturali ricompresi aggiunto: di cui al comma 2 che rientrino in una delle tolto: seguenti categorie:

tolto: a) beni indicati nell'allegato A; aggiunto: categorie indicate alla lettera a) dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:

tolto: b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei,aggiunto: a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di …

tolto: c) beni inclusi in inventari ecclesiastici. Eaggiunto: b) istituzioni ecclesiastiche. E' illecita l'uscita dei beni tolto: culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente aggiunto: avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale aggiunto: o del regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro aggiunto: dei beni medesimi alla scadenza del termine tolto: di uscita o di esportazione temporanee aggiunto: fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. Si considerano illecitamente usciti aggiunto: anche i beni dei quali sia stata autorizzata tolto: l'uscita o l'esportazione temporanee aggiunto: la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento tolto: previsto nell'articolo 71, comma 2 aggiunto: di autorizzazione. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art75 · fonte del testo

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