Art. 54 codice dei beni culturali — Beni inalienabili

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Sono inalienabili i (( beni del demanio culturale)) di seguito indicati:

  • a)gli immobili e le aree di interesse archeologico;
  • b)gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;
  • c)le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
  • d)gli archivi.
  • d-bis)gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
  • d-ter)le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53. Sono altresi' inalienabili:
  • a)le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;
  • b)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62));
  • c)i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
  • d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62)). I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. (( Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.)) I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

Testo in vigore dal 24 aprile 2008 al 13 luglio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008. 64 parole tolte, 112 parole aggiunte in 6 capoversi.

Sono inalienabili i beni tolto: culturali demaniali aggiunto: del demanio culturale di seguito indicati:

b) gli immobili tolto: riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge aggiunto: dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;

aggiunto: d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);

aggiunto: d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53. Sono altresi' inalienabili:

b) tolto: le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62;

d) tolto: le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante..., ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territorialiaggiunto: . Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art54 · fonte del testo

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