Art. 143 codice dei beni culturali — Piano paesaggistico

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L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:

  • a)ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
  • b)puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
  • c)analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
  • d)individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;
  • e)definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
  • f)determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
  • g)individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
  • h)individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
  • i)tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano e' approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente e' obbligatorio, ma non vincolante. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo' altresi' prevedere:
  • a)la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
  • b)la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

Testo in vigore dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 156/2024

    Parametro
    2 agosto 2024

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 9 cost. · Art. 9 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 9 codice dei beni culturali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 157/2024

    Parametro
    2 agosto 2024

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 17 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 2-bis Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 8 Legge urbanistica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 159/2024

    Parametro
    2 agosto 2024

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 9 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006. 504 parole tolte, 301 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualita' paesaggistica. Gli obiettivi di qualita' paesaggistica prevedono in particolare:

tolto: a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi;

tolto: b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

tolto: c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazioneaggiunto: L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell'intero territorio, tolto: attraverso aggiunto: considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) aggiunto: puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;

aggiunto: c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, aggiunto: nonche' la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

tolto: caggiunto: d) individuazione degli ambiti paesaggistici tolto: e dei relativi obiettivi di qualita' paesaggistica aggiunto: di cui all'articolo 135;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: daggiunto: e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

tolto: eaggiunto: f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per …

tolto: faggiunto: g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate aggiunto: e degli altri interventi di valorizzazione;

tolto: gaggiunto: h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio …

tolto: h)aggiunto: i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, aggiunto: comma 1, lettera c), di tolto: eventuali categorie di immobili o di aree, tolto: diverse da quelle indicate aggiunto: diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a tolto: specifiche misure aggiunto: specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua tolto: distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica … misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma tolto: 3, lettere d), aggiunto: 1, lettere e), f) tolto: e g)aggiunto: , g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche tolto: parametri vincolanti per le specifiche previsioni aggiunto: specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145. tolto: Il piano puo' altresi' individuare:

tolto: a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunita' di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione aggiunto: Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano e' approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146tolto: , 147 e 159; aggiunto: e 147 il parere del soprintendente e' obbligatorio, ma non vincolante. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo' altresi' prevedere:

tolto: b) le aree,aggiunto: a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti tolto: e aggiunto: o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle qualitolto: , invece, la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire tolto: sulla base della verifica della aggiunto: previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanisticotolto: , effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalita' previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 aggiunto: comunale;

tolto: c) le aree significativamenteaggiunto: b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi tolto: di recupero e aggiunto: effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui tolto: agli articoli 146, 147 e 159 aggiunto: all'articolo 146. L'entrata in vigore delle disposizioni tolto: previste dal comma 5, lettera b), aggiunto: di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggisticoaggiunto: , ai sensi dell'articolo 145. tolto: Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonche' dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'articolo 142. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi aggiunto: senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, tolto: lettera b), all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui tolto: all'articolo aggiunto: al comma 5, lettera tolto: b aggiunto: a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento … violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146tolto: , 147 e 159 aggiunto: e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. Il piano paesaggistico … la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivantitolto: . Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici. Nell'accordo e' stabilito il termine entro il quale e' completata l'elaborazione d'intesa, nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all'elaborazione d'intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L' accordo di cui al comma 10 stabilisce altresi' presupposti, modalita' e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art143 · fonte del testo

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