Art. 115 codice dei beni culturali — Forme di gestione

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Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attivita' di valorizzazione. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo in vigore dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006. 286 parole tolte, 415 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali tolto: ad iniziativa aggiunto: di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. La gestione tolto: in forma diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. tolto: La gestione in forma aggiunto: Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. La gestione indiretta e' attuata tramitetolto: :

tolto: a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, societa' di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;

tolto: b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5 aggiunto: concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attivita' di valorizzazione. Lo Stato tolto: e le regioniaggiunto: , le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione tolto: in forma indiretta al fine di assicurare un tolto: adeguato aggiunto: miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate tolto: alle lettere a) e b) del comma aggiunto: ai commi 2 e 3 e' attuata tolto: previa valutazione comparativa, aggiunto: mediante valutazione comparativa in termini di tolto: efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, aggiunto: sostenibilita' economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di tolto: valutazione comparativa dei progetti presentati. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla aggiunto: obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta tolto: di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attivita' di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta. Previo accordo tra i titolari aggiunto: e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivita' di valorizzazionetolto: , l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e l'affidatario od il concessionario e' regolato con aggiunto: ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, tolto: nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalita' degli addetti nonche' i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attivita' o del servizio. Il titolare dell'attivita' puo' aggiunto: oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio tolto: o al capitale dei soggetti di cui tolto: al comma 3, lettera a), aggiunto: all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso tolto: del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli aggiunto: dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione tolto: totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attivita' o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attivita' o del servizio aggiunto: dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono tolto: soggetti aggiunto: assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. tolto: All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 aggiunto: Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata la concessione in uso tolto: del bene culturale oggetto di valorizzazione aggiunto: degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione aggiunto: in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione tolto: dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attivita' aggiunto: della concessione delle attivita'. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art115 · fonte del testo

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