Art. 114 codice dei beni culturali — Livelli di qualità della valorizzazione
(( Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. )) I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
Testo vigente dal 12 maggio 2006
