Art. 113 codice dei beni culturali — Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

Le attivita' e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprieta' privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art113 · fonte del testo

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