Art. 112 codice dei beni culturali — Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

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Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attivita' di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalita' di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione e' rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al comma 4. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprieta' privata. I soggetti pubblici interessati possono altresi' stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attivita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Testo in vigore dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 442/2007

    Parametro
    20 dicembre 2007

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2007. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 6 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art112 · fonte del testo

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