Art. 20 preleggi — Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1987 al 1 settembre 1995. Leggi il testo vigente →

[1]I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternita' e' accertata o se soltanto, la madre ha legittimato il figlio. 68

[2]I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

68

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre-10 dicembre 1987, n. 477 (in G.U. 1a s.s. 16/12/1987, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre".

Testo in vigore dal 17 dicembre 1987 al 1 settembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 17 dicembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre-10 dicembre 1987, n. 477 (in G.U. 1a s.s. 16/12/1987, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~disposizioni-sulla-legge-in-generale-art20 · fonte del testo

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