Art. 20 preleggi — Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 1 settembre 1995
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218.
Abrogato dal 1 settembre 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1987 al 1 settembre 1995. 48 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternita' e' accertata o se soltanto, la madre ha legittimato il figlio.
tolto: I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~disposizioni-sulla-legge-in-generale-art20 · fonte del testo
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