Art. 20 preleggi — Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 17 dicembre 1987. Leggi il testo vigente →

[1]I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternita' e' accertata o se soltanto, la madre ha legittimato il figlio.

[2]I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 17 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~disposizioni-sulla-legge-in-generale-art20 · fonte del testo

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