Codice civile

Art. 97 c.c. — Documenti per la pubblicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1971 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]((Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale di stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se e' prescritto, nonche' ogni altro documento necessario a provare la liberta' degli sposi.

[2]Coloro che esercitano o hanno esercitato la patria potesta' debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilita', che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

[3]La dichiarazione prevista al comma precedente e' resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

[4]In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinita' a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87.

[5]Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli)).

Testo in vigore dal 20 luglio 1971 al 20 settembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 luglio 1971. 11 parole tolte, 154 parole aggiunte in 5 capoversi.

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale tolto: dello stato civile l'atto aggiunto: di stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se e' prescritto, nonche' ogni altro documento necessario a provare la liberta' degli sposi tolto: e la loro condizione di famigliaaggiunto: .

aggiunto: Coloro che esercitano o hanno esercitato la patria potesta' debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilita', che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

aggiunto: La dichiarazione prevista al comma precedente e' resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

aggiunto: In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinita' a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale tolto: dello aggiunto: di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art97 · fonte del testo

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