Codice civile

Art. 97 c.c. — Documenti per la pubblicazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 luglio 1971. Leggi il testo vigente →

[1]Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile l'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se e' prescritto, nonche' ogni altro documento necessario a provare la liberta' degli sposi e la loro condizione di famiglia.

[2]Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale dello stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art97 · fonte del testo

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