Art. 910 c.c. — Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo
Articolo abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238.
Abrogato dal 10 agosto 1999
Articolo abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238.
Abrogato dal 10 agosto 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'ultima sezione del capo relativo alla proprietà fondiaria si contiene la disciplina della materia delle acque. Insieme con norme di nuova formulazione ho in questa sezione inserito, con opportune modificazioni, alcune norme che, collocandole impropriamente in una sezione dedicata alle servitù stabilite dalla legge, il codice del 1865 (articoli
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 428
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 10 agosto 1999. 50 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, puo', mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art910 · fonte del testo
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