Codice civile

Art. 1090 c.c. — Manutenzione del canale

Nella servitu' di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente puo' domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho raccolto in un capo, che può quasi considerarsi come un'appendice del titolo delle servitù, numerose norme del codice del 1865 concernenti alcune servitù in materia di acque. Diviso il capo in due sezioni, ho ricondotto nella prima (articoli 1080-1093) quelle norme del codice anteriore che si riferiscono alla servita di presa o di derivazione di acqua (articoli 620-628, 642, 649, 651-652), nella seconda (articoli 1094-1099) quelle che si riferiscono alla servitù degli scoli e degli avanzi di acqua (articoli 637-638, 653-656). La disciplina della materia è rimasta quasi inalterata: gli emendamenti apportati alle norme del codice del 1865 hanno prevalentemente carattere formale. È tuttavia da notare, in tema di servitù di presa o di derivazione di acqua, che, riproducendo (art. 1092, secondo comma) la norma dell'art. 652, primo comma, del codice anteriore, secondo cui tra i diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente, ho creduto opportuno disporre, nell'interesse generale della produzione agricola o industriale, che l'autorità giudiziaria possa nondimeno, con provvedimento in camera di consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti, modificare o limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui l'acqua è destinata. È da rilevare inoltre, in tema di servitù degli scoli e degli avanzi di acqua, che l'art. 1095 non riproduce integralmente il secondo comma dell'art. 637 del codice del 1865, il quale stabiliva che, quando il modo di acquisto della servitù anzidetta fosse l'usucapione, questa non aveva inizio se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avesse fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e a condurre gli scoli a proprio vantaggio, ovvero dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avesse cominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione del proprietario del fondo servente. Ho eliminato quest'ultima parte del comma su riferito, giacchè la riproduzione di essa sarebbe apparsa quale una deroga non giustificata alla norma generale della non usucapibilità delle servitù non apparenti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 515

  • Nella nuova sistemazione data alle norme del codice del 1865, l'art. 649 (art. 1091 del testo) segue immediatamente l'art. 642 (art. 1090 del testo). Potrebbe in ciò ravvisarsi un difetto di coordinamento tra le due norme, in quanto, mentre nell'una (art. 1090 del testo) si riconosce al proprietario del fondo servente il diritto di esigere, se il titolo non dispone altrimenti, che il cavo si mantenga convenientemente spurgato e le sponde siano in istato di buona riparazione a spese del proprietario del fondo dominante, nell'altra (art. 1091 del testo) si stabilisce che, se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e la condotta dell'acqua sino al punto in cui ne fa la consegna, nonchè a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinchè la derivazione e la condotta dell'acqua siano regolarmente effettuate. In realtà, nessuna antinomia esiste tra le due disposizioni, polche gli obblighi di cui è menzione nell'art. 1091 non gravano sul concedente che fino al punto in cui egli fa la consegna dell'acqua; oltre questo punto gravano invece sull'utente e riprende impero la norma dell'art. 1090. Della comunione. DELLA COMUNIONE IN GENERALE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 516

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1090 · fonte del testo

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