In ordine ai muri di cinta, è riconosciuto, in conformità del codice del 1865 (art. 559), il diritto di costringere - il vicino a concorrere per metà nella spesa di costruzione di essi, quando separano le rispettive case, - i cortili e i giardini posti negli abitati. La loro altezza, in mancanza di regolamenti locali o di convenzione, rimane fissata in tre metri (art. 880). Se i fondi finitimi sono a dislivello, l'onere di contribuzione grava interamente sul proprietario del fondo superiore per la parte del muro che va dalle fondamenta all'altezza del fondo predetto, mentre entrambi i proprietari devono concorrere nella spesa per l'altezza ulteriore del muro (art. 887, primo comma). Il diverso criterio di contribuzione, già accolto nel codice del 1865 (art. 560), è giustificato dalla funzione di sostegno, oltre quella di recinzione, che il muro esercita rispetto al fondo superiore. Per eliminare controversie, il secondo comma dell'art. 887 precisa che, anche nel caso di fondi a dislivello, il muro di cinta deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per l'altra metà sul terreno del fondo superiore. Dall'obbligo di contribuire nella spesa di costruzione del muro di cinta il vicino può esimersi, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno necessario per la costruzione. Egli però conserva la facoltà di renderlo comune quando voglia; e poichè, all'atto della costruzione, ha già contribuito con la cessione della metà del terreno, può ottenere la comunione pagando soltanto la metà del valore del muro (articolo 888). 423. Non alterano nella sostanza la disciplina stabilita dal codice precedente (articoli
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 422