Art. 736 c.c. — Consegna dei documenti
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[1]Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
[2]I documenti di una proprieta' che e' stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprieta' e' divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredita' si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi e' contrasto nella scelta, la persona e' determinata con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998
