Codice civile

Art. 736 c.c. — Consegna dei documenti

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[1]Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

[2]I documenti di una proprieta' che e' stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprieta' e' divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredita' si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi e' contrasto nella scelta, la persona e' determinata con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Era stato proposto il ripristino dell'art. 334 del progetto preliminare relativo agli archivi storici e alle raccolte di carte familiari. Tale disposizione fu soppressa nella redazione del progetto definitivo, perchè fu rilevato che, se gli archivi e le raccolte avessero un preminente interesse pubblico, ricadrebbero nell'ambito delle leggi sul patrimonio storico e artistico e sull'ordinamento degli archivi di Stato, mentre per la tutela di semplici interessi privati non sarebbe conveniente dettare norme particolari in deroga al comune regime successorio. La norma proposta è fondata sul concetto che gli archivi e le raccolte familiari hanno valore non economico, ma puramente affettivo e che sono, in definitiva, più che un'attività, un onere della massa. Questo concetto non mi è sembrato esatto, perchè non è possibile stabilire a priori se le carte familiari non abbiano alcun valore economico, e pertanto non ho ritenuto opportuno il ripristino di una norma, che imporrebbe agli eredi limitazioni e oneri non giustificati da apprezzabili esigenze pratiche. DELLA COLLAZIONE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 356

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art736 · fonte del testo

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