Codice civile

Art. 696 c.c. — Devoluzione al sostituito

[1]((L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

[2]Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e' devoluta ai successori legittimi dell'incapace)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Due osservazioni sono state formulate sull'art. 696, relativo alla devoluzione dell'eredità al sostituito. La prima, di carattere formale, non è stata accolta, poichè è tecnicamente più preciso dire «l'eredità si devolve» anzichè «si devolvono i beni». Ho invece adoperato la locuzione «i beni si trasmettono» nel secondo comma dell'articolo, dove effettivamente non viene più in considerazione l'eredità come universitas, ma i beni singoli come elementi del patrimonio dell'istituito, trasmissibili ai suoi eredi. Con l'altro rilievo, di carattere sostanziale, si sarebbe voluto stabilire che, se la sostituzione è a favore di un ente pubblico e questo si estingue prima della morte dell'istituito, la proprietà dei beni non si acquista definitivamente dallo stesso istituito, come dispone il testo dell'articolo, ma invece da quell'altro ente pubblico che ha raccolto i beni dell'ente estinto, a norma delle disposizioni sull'estinzione delle persone giuridiche. Ma non mi è sembrato opportuno convenire in questa proposta, la quale avrebbe portato a disporre coattivamente una sostituzione a favore di un ente diverso da quello voluto dal testatore. Naturalmente, non resta escluso che la soluzione proposta possa essere adottata nel caso in cui non si abbia vera e propria estinzione dell'ente, ma bensì una semplice trasformazione, che non fa cessare la personalità dell'ente stesso. Di un'altra modificazione occorre dar conto. L'art. 234 del progetto definitivo dichiarava la sostituzione lesiva della legittima valida soltanto per la parte disponibile. Questa disposizione è stata ritenuta superflua. Aderendo al rilievo, non ho avuto difficoltà a sopprimere la norma, in quanto il principio della validità parziale di una difetta sostituzione risulta implicitamente dall'art. 692, che ammette il fedecommesso nei limiti della disponibile. DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 334

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 71 parole tolte, 32 parole aggiunte in 3 capoversi.

Se tolto: la sostituzione e' a favore dei figli dell'istituito e questi muore senza lasciare prole, i beni si trasmettono ai suoi successori legittimi o testamentari.

tolto: Se la sostituzione e' a favore di un ente pubblico e questo si estingue aggiunto: le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte tolto: dell'istituito, questi acquista definitivamente la proprieta' dei beni.

tolto: Se l'istituito premuore al testatore o e' incapace o indegno o rinunzia, l'eredita' si devolve al sostituito, con effetto dal momento della morte del testatore aggiunto: di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e' devoluta ai successori legittimi dell'incapace.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art696 · fonte del testo

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