Due osservazioni sono state formulate sull'art. 696, relativo alla devoluzione dell'eredità al sostituito. La prima, di carattere formale, non è stata accolta, poichè è tecnicamente più preciso dire «l'eredità si devolve» anzichè «si devolvono i beni». Ho invece adoperato la locuzione «i beni si trasmettono» nel secondo comma dell'articolo, dove effettivamente non viene più in considerazione l'eredità come universitas, ma i beni singoli come elementi del patrimonio dell'istituito, trasmissibili ai suoi eredi. Con l'altro rilievo, di carattere sostanziale, si sarebbe voluto stabilire che, se la sostituzione è a favore di un ente pubblico e questo si estingue prima della morte dell'istituito, la proprietà dei beni non si acquista definitivamente dallo stesso istituito, come dispone il testo dell'articolo, ma invece da quell'altro ente pubblico che ha raccolto i beni dell'ente estinto, a norma delle disposizioni sull'estinzione delle persone giuridiche. Ma non mi è sembrato opportuno convenire in questa proposta, la quale avrebbe portato a disporre coattivamente una sostituzione a favore di un ente diverso da quello voluto dal testatore. Naturalmente, non resta escluso che la soluzione proposta possa essere adottata nel caso in cui non si abbia vera e propria estinzione dell'ente, ma bensì una semplice trasformazione, che non fa cessare la personalità dell'ente stesso. Di un'altra modificazione occorre dar conto. L'art. 234 del progetto definitivo dichiarava la sostituzione lesiva della legittima valida soltanto per la parte disponibile. Questa disposizione è stata ritenuta superflua. Aderendo al rilievo, non ho avuto difficoltà a sopprimere la norma, in quanto il principio della validità parziale di una difetta sostituzione risulta implicitamente dall'art. 692, che ammette il fedecommesso nei limiti della disponibile. DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 334