Art. 695 c.c. — Diritti dei creditori personali dell'istituito

I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 894 stabilisce che in caso di alienazione dei beni formanti oggetto della sostituzione l'autorità giudiziaria dispone il reimpiego delle somme ricavate. È stato osservato che la norma sul reimpiego parrebbe prevedere nella sua formulazione soltanto il caso di vendita, mentre è chiaro che si può procedere per utilità evidente anche ad altri atti. Nondimeno ho lasciata immutata la dizione dell'articolo, perciò quella che mi è stata proposta attenuerebbe l'importanza del requisito dell'utilità evidente, richiesta perchè si possa autorizzare l'alienazione dei beni. Mi sono invece preoccupato di dire espressamente che l'autorità giudiziaria può consentire la costituzione d'ipoteche a garanzia di crediti ottenuti dall'istituito e destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie. L'interesse della produzione impone che i fondi siano opportunamente migliorati e trasformati, e non sarebbe stato opportuno limitare in questo campo i poteri dell'istituito. L'intervento dell'autorità giudiziaria, che potrà stabilire opportune cautele per l'effettiva destinazione del mutuo, è sufficiente, del resto, a garantire l'interesse del sostituito.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 332

  • Ho ripristinato nell'art. 695 la norma contenuta nell'art. 290 del progetto preliminare, relativa ai diritti dei creditori personali dell'istituito. Mi è sembrato opportuno dire espressamente che oggetto possibile di esecuzione forzata sono soltanto i frutti, per evitare che si considerasse espropriabile il diritto dell'istituito nella sua interezza. A tale conseguenza si sarebbe pervenuti per l'analogia con l'usufrutto che la legge considera ipotecabile e quindi espropriabile. E invece, poichè la sostituzione fedecommissaria opera quasi sempre nell'ambito della famiglia, non sarebbe stato conveniente ammettere la possibilità che, a seguito di aggiudicazione, la posizione dell'istituito venisse assunta da un estraneo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 333

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art695 · fonte del testo

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