Art. 625 c.c. — Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione

[1]Se la persona dell'erede o del legatario e' stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.

[2]La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione e' stata erroneamente indicata o descritta, ma e' certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una modificazione di forma è stata suggerita nel capoverso dell'art. 625, che riguarda l'erronea indicazione della cosa legata, allo scopo di rendere riferibile la norma ivi contenuta non solo al legato, ma anche all'istituzione di erede. Si è tenuta presente l'ipotesi che il testatore, dopo avere determinato le quote ereditarie dei diversi chiamati all'eredità, stabilisca quali cespiti debbano comporre le singole quote, e, nel procedere alla ripartizione, erri nell'indicazione di qualche cespite. Non ho avuto difficoltà ad accogliere l'emendamento proposto, anche per la considerazione che, essendo ormai possibile l'istituzione ereditaria in beni determinati, può verificarsi rispetto a tali beni l'ipotesi di un'erronea descrizione o indicazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 304

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art625 · fonte del testo

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