Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, primo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre

1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra

Muzzi Velia ed altri, Vecchioni Giuseppina e l'Amministrazione delle

finanze dello Stato, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26

marzo 1969.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 9 novembre 1968, emessa nel procedimento civile

vertente tra Muzzi Velia ed altri, Vecchioni Giuseppina e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, il tribunale di Milano ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593,

comma primo, del codice civile, in riferimento agli artt. 3, comma

primo, e 30, comma terzo, della Costituzione.

Osserva nella propria ordinanza il giudice a quo che la limitazione

della capacità a succedere per testamento, prevista dal primo comma

dell'art. 593 del codice civile, pone il figlio naturale non

riconoscibile in condizione deteriore rispetto a qualsiasi altro terzo,

estraneo al nucleo familiare legittimo, al quale può essere devoluta

l'intera disponibile, sicché evidente è il contrasto col precetto

dell'art. 3, comma primo, della Costituzione che prevede parità

giuridica e pari dignità sociale fra tutti i cittadini senza

distinzione, tra l'altro, delle loro condizioni personali (tra le

quali indubbiamente rientra lo "status" di persona fisica).

La norma impugnata sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 30,

comma terzo, della Costituzione che assicura ai figli nati fuori del

matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti

dei membri della famiglia legittima. Rileva al riguardo il tribunale

che la riconosciuta incostituzionalità dell'art. 593, comma primo,

renderebbe pur sempre "compatibile" la situazione del figlio legittimo

con quella del figlio naturale volta che equiparerebbe, nei casi

limite, la situazione del figlio naturale a quella del legittimo

particolarmente onorato, al quale cioè il padre testatore avesse

attribuito per intero la quota disponibile.

Il volere per contro mortificare il figlio naturale, non solo nei

confronti del figlio legittimo meglio trattato ma anche di quello al

quale il lascito sia stato ridotto nei più angusti limiti consentiti

dalla legge, appare in contrasto con i generali principi di parità e

dignità sociale di tutti i cittadini ai quali la Corte

costituzionale, in conformità dei nuovi principi etici e giuridici

cui la società moderna si ispira, dà garanzia e tutela.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti private si

è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'ordinanza del tribunale di Milano la limitazione

della capacità di ricevere per testamento dei figli naturali non

riconoscibili, prevista dall'art. 593, comma primo, del codice civile,

sarebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3

della Costituzione, nonché col precetto costituzionale enunciato

nell'art. 30, comma terzo, che assicura ai figli nati fuori del

matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti

dei membri della famiglia legittima.

Dei due profili sotto i quali la questione viene prospettata non

rilevabile è da ritenere l'asserito contrasto con il terzo comma

dell'art. 30 della Costituzione. Ed invero questa Corte ha già avuto

occasione di osservare, proprio con riferimento ai diritti ereditari

dei figli nati fuori del matrimonio, che la tutela giuridica e sociale

assicurata dal precetto costituzionale riguarda, a tali fini, i figli

naturali riconosciuti o dichiarati (sentenza 79 del 1969).

2. - Fondato, per contro, appare l'altro motivo di illegittimità

costituzionale.

L'art. 593, comma primo, del codice civile stabilisce che, quando

il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli

naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulti nei modi indicati

nell'art. 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più

della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei

figli legittimi e in nessun caso possono complessivamente ricevere più

del terzo dell'eredità. Con questa norma il legislatore ha posto in

essere una gravissima limitazione della capacità di ricevere per

testamento di questi figli naturali.

Orbene evidente appare l'incostituzionalità della norma ove si

ponga mente alla condizione ch'essa riserva ai figli naturali non

riconoscibili rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla

famiglia legittima. Mentre per questi ultimi sussiste una piena

capacità di ricevere per testamento, limitata è, invece, la capacità

dei primi con la conseguenza che il testatore può liberamente disporre

a favore dei terzi estranei, lasciando ad essi l'intera quota

disponibile e non può usare lo stesso trattamento nei riguardi dei

figli naturali. Pertanto, proprio in relazione alla loro condizione

personale e sociale e cioè alla loro nascita avvenuta fuori del

matrimonio, i figli naturali non riconoscibili vengono a trovarsi in

condizione di sfavore rispetto agli altri estranei alla famiglia

legittima, subendo un sacrificio dei propri interessi che non trova

giustificazione né nel contenuto né nella finalità della norma.

Le considerazioni anzidette valgono ovviamente anche nei riguardi

delle disposizioni contenute nei commi secondo e quarto dell'art. 593

del codice civile concernenti rispettivamente la limitazione della

capacità di ricevere dei figli naturali non riconoscibili, nel caso

in cui al testatore sopravviva il coniuge e l'applicabilità delle

limitazioni della capacità di ricevere per testamento, previste dai

commi primo e secondo, anche ai figli non riconosciuti dei quali

sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252,

terzo comma.

L'illegittimità di tali disposizioni discende come conseguenza

della pronuncia d'incostituzionalità del comma primo dell'art. 593 e

va dichiarata dalla Corte a termini dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87. Ai sensi di questa norma ritiene altresì la Corte di

dover dichiarare l'incostituzionalità della limitazione della

capacità di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o

dichiarati o riconoscibili per i quali l'art. 592 dispone che, se vi

sono discendenti legittimi, non possono ricevere per testamento più

di quanto avrebbero ricevuto se la succesione si fosse devoluta in

base alla legge, nonché l'illegittimità dell'art. 599 nella parte in

cui dispone che le disposizioni testamentarie a vantaggio delle

persone incapaci indicate dagli artt. 592 e 593 sono nulle anche se

fatte sotto nome di interposta persona.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, primo

comma, del codice civile;

dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti altre

disposizioni dello stesso codice:

art. 593, comma secondo;

art. 593, comma quarto, nella parte concernente l'applicabilità

delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo ai figli non

riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma

degli artt. 251 e 252, terzo comma;

art. 592;

art. 599, nella parte in cui si riferisce agli anzidetti articoli

592 e 593.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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