Codice civile

Art. 542 c.c.

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[1]Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo, la quota di patrimonio a questo riservata e' di un terzo in piena proprieta'. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una meta' al figlio e per l'altra meta' fa parte della disponibile.

[2]Quando i figli sono piu', la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge e' complessivamente di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e la nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartite tra i figli.

[3]Se insieme col coniuge vi sono figli legittimi e figli naturali, l'ammontare complessivo della quota di riserva e' di due terzi. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto. La residua parte della quota di riserva e' ripartita tra i figli legittimi e i figli naturali secondo le proporzioni fissate dall'art. 541. Nelle stesse proporzioni e' ripartita la nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge, ma su questa i figli legittimi hanno diritto di conseguire una parte maggiore, se cio' e' necessario per integrare il minimo che loro spetta secondo la disposizione dell'art. 541.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Ho soppresso la disposizione la quale riduceva la quota di usufrutto spettante al coniuge che concorra con figli legittimi, nel caso di passaggio a nuove nozze. Questo disfavore per i nuovi matrimoni sarebbe stato invero contrastante con le direttive demografiche della politica fascista ed avrebbe avuto pericolose ripercussioni morali, col favorire la creazione di famiglie illegittime. Non ho accolto la proposta di aggiungere un articolo per stabilire che quando vi siano figli di un precedente matrimonio, la quota di usufrutto del coniuge del binubo non può essere superiore a quella spettante a ciascuno dei figli legittimi. Una disposizione siffatta avrebbe sostanzialmente ristretto la capacità di succedere del coniuge del binubo. Ora sarebbe strano che la quota di riserva attribuita al coniuge, in considerazione di tale sua qualità, dovesse essere limitata per il fatto che egli concorra con figli nati dal precedente matrimonio del defunto. La limitazione si giustifica per quanto attiene ai lasciti sulla disponibile, ma non per la quota di riserva, che è stabilita dalla legge.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 265

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art542 · fonte del testo

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