Il gruppo di norme sulla procedura concorsuale (articoli 498-506) riproduce quasi integralmente la disciplina dettata dal progetto definitivo. Tralasciando gli emendamenti di natura formale, due punti meritano particolare rilievo. Il primo riguarda l'art. 46, capoverso, del testo precedente (art. 501), che attribuiva all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione la cognizione dei reclami contro lo stato di graduazione: trattandosi di norma di diritto processuale, essa è stata soppressa in sede di coordinamento perchè inserita nel Codice di procedura civile (articolo 778). L'altro rilievo concerne la questione del decorso degli interessi dei crediti. Considerando che la consistenza del passivo, per le esigenze stesse della procedura concorsuale, a un dato momento deve essere fissata, ho inserito una disposizione che stabilisce la sospensione degli interessi - limitatamente, però, ai soli crediti chirografari, come nel testo coordinato è stato messo in maggiore rilievo, in coerenza ai principii che regolano le procedure concorsuali - dall'inizio della procedura, senza tuttavia escludere il diritto dei creditori al collocamento, compiuta la liquidazione, degli interessi sugli eventuali residui (art. 506). Era poi logico inserire nello stesso articolo la norma delle disposizioni per l'attuazione del precedente testo (art. 5, primo e secondo comma), che rendeva possibile la continuazione delle procedure esecutive individuali in corso.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 248