Codice civile

Art. 501 c.c. — Reclami

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne da' avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui e' noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 501 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30820/2025

    24 novembre 2025

    In tema di liquidazione dell'eredità beneficiata, la natura solo esecutiva della procedura concorsuale dettata dall'art. 499 c.c. non esclude che il reclamo di cui all'art. 501 c.c. possa assolvere alla duplice funzione di controllo dello stato di graduazione formato dal notaio all'esito della presentazione delle dichiarazioni di credito, al quale anche i creditori che non ne hanno inoltrate hanno interesse, e di accertamento del credito, poiché l'atto redatto dal notaio ha natura meramente ricognitiva, e dalla proposizione di detto reclamo mediante atto di citazione deriva l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, dal cui esito non può conseguire di per sé l'inserimento di creditori e legatari nello stato di graduazione, il quale è condizionato dalla tempestiva presentazione della dichiarazione di credito, avuto riguardo alla distinzione fra creditori prevista dall'art. 502, comma 3, c.c.

    Art. 501 c.c. · Art. 498 c.c. · Art. 499 c.c. · Art. 502 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il gruppo di norme sulla procedura concorsuale (articoli 498-506) riproduce quasi integralmente la disciplina dettata dal progetto definitivo. Tralasciando gli emendamenti di natura formale, due punti meritano particolare rilievo. Il primo riguarda l'art. 46, capoverso, del testo precedente (art. 501), che attribuiva all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione la cognizione dei reclami contro lo stato di graduazione: trattandosi di norma di diritto processuale, essa è stata soppressa in sede di coordinamento perchè inserita nel Codice di procedura civile (articolo 778). L'altro rilievo concerne la questione del decorso degli interessi dei crediti. Considerando che la consistenza del passivo, per le esigenze stesse della procedura concorsuale, a un dato momento deve essere fissata, ho inserito una disposizione che stabilisce la sospensione degli interessi - limitatamente, però, ai soli crediti chirografari, come nel testo coordinato è stato messo in maggiore rilievo, in coerenza ai principii che regolano le procedure concorsuali - dall'inizio della procedura, senza tuttavia escludere il diritto dei creditori al collocamento, compiuta la liquidazione, degli interessi sugli eventuali residui (art. 506). Era poi logico inserire nello stesso articolo la norma delle disposizioni per l'attuazione del precedente testo (art. 5, primo e secondo comma), che rendeva possibile la continuazione delle procedure esecutive individuali in corso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art501 · fonte del testo

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