Art. 473 c.c. — Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
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[1]L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche non puo' farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa.
[2]Questo articolo non si applica alle societa'.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 13 luglio 2000
