Art. 473 c.c. — Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 13 luglio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche non puo' farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa.

[2]Questo articolo non si applica alle societa'.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 13 luglio 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Posto nell'art. 17 il principio che le persone giuridiche non possono accettare nè eredità nè donazioni senza l'autorizzazione governativa, mi sono limitato in sede di coordinamento (art. 473) ad enunziare la norma che l'accettazione dell'eredità da parte di esse deve farsi col beneficio d'inventario.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 236

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art473 · fonte del testo

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