Art. 420 c.c. — Internamento definitivo in manicomio

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La nomina del tutore provvisorio puo' essere altresi' disposta dal tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, se l'istanza d'interdizione non e' stata proposta dalle altre persone indicate nell'art. 417, e' proposta dal pubblico ministero.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 17 maggio 1978

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 420, nel quale è data facoltà al tribunale di nominare il tutore provvisorio con lo stesso provvedimento con il quale si autorizza l'internamento definitivo in un manicomio, si è soppresso l'inciso «quando ne ravvisi la opportunità», contenuto nel progetto, in quanto superfluo, come era stato esattamente rilevato. Non si è creduto necessario, come pure era stato proposto, d'introdurre un'apposita norma per stabilire espressamente che la persona del tutore provvisorio può essere scelta tra le persone degli stessi dirigenti dell'istituto o della casa di cura. Al riguardo il giudice ha ogni più ampia facoltà, per modo che ben potrà far cadere la nomina, anche senza una speciale autorizzazione, su alcuna delle persone anzidette, qualora le circostanze consiglino di adottare simile provvedimento.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 208

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art420 · fonte del testo

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