Art. 363 c.c. — Formazione dell'inventario

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[1]L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a cio' delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se e' possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

[2]Il giudice puo' consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

[3]L'inventario e' depositato presso la pretura.

[4]Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerita'.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art363 · fonte del testo

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