Art. 327 c.c.
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[1]I precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria potesta'.
[2]L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potesta' e' esercitata dal padre, se questi e' escluso dall'usufrutto per cause a lui personali.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
