Art. 311 c.c. — Manifestazione del consenso
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[1]Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza.
[2]In caso di grave impedimento il detto presidente puo' delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l'adottando nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 296.
[3]L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 puo' essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 luglio 1967
