Art. 310 c.c. — Cessazione degli effetti dell'adozione
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((Gli effetti dell'adozione cessano:
- 1)per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
- 2)per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
- 3)per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante)). 40
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 maggio 1975, n. 151
40La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 234, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 310 del codice civile si applicano anche nel caso in cui l'adozione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge indipendentemente dal momento in cui il riconoscimento e' avvenuto".
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983
