Art. 303 c.c. — Cessazione della potestà dell'adottante
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983. 60 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta', il tribunale, su istanza dello adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art303 · fonte del testo
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