Art. 310 c.c. — Cessazione degli effetti dell'adozione
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Gli effetti dell'adozione cessano:
- 1)per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
- 2)per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
