Art. 308 c.c. — Revoca promossa dal pubblico ministero
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
Abrogato dal 1 giugno 1983
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Circa la revoca dell'adozione, è stato accentuato, rispetto al progetto, il principio generale della immutabilità dello stato da essa costituito, affermandosi nell'art. 305 il carattere eccezionale degli articoli che disciplinano le ipotesi in cui la revoca può aver luogo. Non si è creduto opportuno deflettere dal criterio restrittivo fissato nell'art. 314 del progetto, contemplandosi i delitti punibili con pena non inferiore a un anno, anzichè a tre anni. La importanza e la stabilità del vincolo di adozione consigliano di limitare le ipotesi della revoca ai casi di delitti di notevole gravità. È stata mantenuta nell'art. 308, conformemente al progetto, la iniziativa dell'azione, per la revoca dell'adozione, al pubblico ministero, poichè questo, per i suoi compiti istituzionali, appare l'organo più idoneo a promuovere l'azione. La proposta di attribuire a colui, che al tempo dell'adozione non aveva compiuto diciotto anni, la facoltà di chiederne la revoca entro un anno dalla maggiore età, non è, sembrata accettabile. Essa avrebbe alterato l'istituto della adozione, che, costituendo un rapporto di filiazione, per quanto fittizia, non dovrebbe essere sciolto a istanza dei figli. D'altra parte, sarebbe sommamente ingiusto consentire che l'adottato, dopo essere stato mantenuto, educato e istruito dall'adottante, potesse, una volta raggiunta la maggiore età e conseguita una posizione sociale, sciogliere vincolo che lo lega all'adottante. Ciò avrebbe avuto gravi ripercussioni anche sul funzionamento pratico dell'istituto, perchè molti sarebbero stati scoraggiati dall'adottare persone in tenera età, nel timore di una possibile successiva revoca. Nè pare debba destare eccessiva preoccupazione il fatto che l'adottato, il quale non abbia personalmente prestato il suo consenso, possa essere costretto a mantenere contro la sua volontà un vincolo familiare. La convenienza dell'adozione è stata opportunamente vagliata al momento della costituzione del rapporto dal legittimo rappresentante del minore e dalla corte di appello, che deve al riguardo compiere un preciso accertamento. Se poi ragioni attinenti al buon costume rendono necessaria la revoca, l'adottato potrà sempre rivolgersi al pubblico ministero, il quale, se i fatti denunciati lo giustifichino, non mancherà di promuovere la relativa azione. DELLE FORME DELL'ADOZIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 164
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 giugno 1983. 14 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art308 · fonte del testo
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