Art. 307 c.c. — Revoca per indegnità dell'adottante
((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato)).
Testo vigente dal 1 giugno 1983
