Art. 303 c.c. — Cessazione della potestà dell'adottante

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[1]Se cessa la patria potesta' dell'adottante, il giudice tutelare, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della patria potesta' sia ripreso dai genitori.

[2]Quando l'adozione e' fatta da entrambi i coniugi, l'esercizio della patria potesta' passa alla moglie, se cessa la patria potesta' del marito.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art303 · fonte del testo

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