Corte costituzionale

Ordinanza n. 345/1983

Altra decisione · depositata il 21/12/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, commi

primo e terzo, cod. civ. (Potestà e amministrazione dei beni

dell'adottato) promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 dal

Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Vangelisti

Roberta iscritta al n. 835 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per i

minorenni di Firenze dubita, in riferimento agli artt. 2, 29, primo

comma, 30, primo e terzo comma, Cost., della legittimità

costituzionale dell'art. 301, primo e terzo comma del codice civile, in

quanto attribuisce all'adottante la titolarità esclusiva della

potestà genitoriale sull'adottando anche se costui è figlio naturale

del coniuge dell'adottante medesimo, e non prevede che quest'ultimo, in

tal caso, conservi la potestà in concorrenza col coniuge adottante.

Considerato che, peraltro, l'impugnato art. 301 c.c. è stato

espressamente abrogato dall'art. 67, primo comma, della legge 4 maggio

1983, n. 184, recante una nuova "disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori" e che la medesima legge, inoltre, nel

dettare (titolo IV) la disciplina "dell'adozione in casi particolari",

ha previsto: 1) all'art. 44, che "i minori possono essere adottati

anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma

dell'art. 7" (cioè la dichiarazione dello stato di adottabilità)...

"b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo

dell'altro coniuge"; 2) all'art. 48, primo comma, che "se il minore è

adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà

sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi";

che, pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché

valuti la rilevanza della questione sollevata in relazione alle norme

sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di

Firenze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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