Codice civile

Art. 31 c.c. — Devoluzione dei beni

[1]I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformita' dell'atto costitutivo o dello statuto.

[2]Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorita' governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorita' governativa.

[3]I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di cio' che hanno ricevuto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 31 disciplina la devoluzione dei beni della persona giuridica, dopo la liquidazione. Il primo comma contiene una norma comune alle associazioni e alle fondazioni, mentre il secondo contiene le disposizioni peculiari al due tipi di enti. Le disposizioni si presentano organiche e armoniche, onde non v'è necessità di scinderle per separare quelle riguardanti le fondazioni dalle altre riflettenti le associazioni. Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo, era stato proposto di stabilire che qualora nella circoscrizione in cui operava la fondazione posta in liquidazione, non esistano altri enti con fini analoghi, si debbano seguire, per la devoluzione dei beni, i criteri Indicati nell'art. 29 del progetto (art. 29 del testo). La proposta non è apparsa accettabile, perchè se quei criteri sono giustificati in caso di trasformazione, in quanto l'ente non può dirsi estinto, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi della vera propria estinzione dell'ente, del quale più non sussiste che il residuo patrimoniale. Più adeguato è sembrato invece il criterio di attribuire il patrimonio ad altri enti, con fini analoghi. Si è ritenuto poi conveniente sopprimere il concetto della limitazione territoriale che può essere di Intralcio nella pratica; ma, d'altra parte, sono state precisate le direttive che l'autorità governativa deve seguire nei casi in cui occorra far luogo alla devoluzione dei beni. L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che i creditori, quali durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art31 · fonte del testo

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