Codice civile

Art. 1679 c.c. — Pubblici servizi di linea

[1]Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.

[2]I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di piu' richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

[3]Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore e' obbligato ad applicarle a parita' di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

[4]Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime e' nulla, e alla clausola difforme e' sostituita la norma delle condizioni generali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1679 · fonte del testo

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