Art. 294 c.c. — Pluralità di adottati o di adottanti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 7 luglio 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Nessuno puo' avere piu' figli adottivi se non sono adottati col medesimo atto.

[2]Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 luglio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrata giustificata la proposta di far pronunziare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 161

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art294 · fonte del testo

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