Art. 292 c.c.
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[1]L'adozione non e' permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.
[2]Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa dall'osservanza di questa disposizione.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 febbraio 1944
