Art. 2826 c.c. — Indicazione dell'immobile ipotecato

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Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie, dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2826, concernente la specifica designazione dell'immobile nell'atto con il quale si concede ipoteca, riproduce, senza modifiche, l'art. 1979 del codice precedente. Dell'iscrizione delle ipoteche.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1151

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2826 · fonte del testo

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